Interrogazione sull'esito di un contenzioso relativo alla fornitura di mascherine
Adesione ad un'interrogazione del Gruppo PD sull'esito di un contenzioso relativo alla fornitura di mascherine.
Testo dell'interrogazione:
(3-02693) (1° luglio 2026) | Svolta nel Question Time in Senato del 2 luglio 2026
BOCCIA, ZAMBITO, BAZOLI, LORENZIN, MIRABELLI, NICITA, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA
Al Ministro della salute
Premesso che:
il Tribunale di Roma, sezione XVI civile in funzione di sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 17025/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla JC Electronics Italia S.r.l., ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute, in solido, al pagamento, in favore della società, della somma di 203.012.065,34 euro, oltre a interessi di mora, rivalutazione monetaria e spese del giudizio, in relazione alla commessa prot. n. COVID/15042 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto la fornitura di mascherine modello KN95 AX-KF95 del produttore Donguan Aoxing;
la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 22 settembre 2023 dai dottori Fabrizio Balata e Claudio Santini ha concluso, sotto il profilo tecnico, che "i risultati delle prove eseguite, viste le carenze riscontrate, non consentono di affermare con certezza la rispondenza" delle mascherine alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 richiesta in commessa, con particolare riferimento alla mancanza della prova di tenuta verso l'interno di cui al punto 7.9.1, ritenuta imprescindibile dal comitato tecnico scientifico (verbale n. 96 del 24 luglio 2020);
la medesima consulenza tecnica d'ufficio, sotto il profilo contabile, ha prospettato tre ipotesi alternative di quantificazione: la prima, fondata sulla non commerciabilità dei dispositivi, escludeva ogni pretesa creditoria della società attrice e comportava, in suo carico, la restituzione della fattura n. A24 (778.800 euro) e il pagamento degli oneri di custodia per 1.173.035,94 euro; la seconda, fondata sull'illegittimità della risoluzione contrattuale e su una commessa limitata a 10.000.000 pezzi, quantificava la pretesa in 8.279.437,25 euro; la terza, fondata sull'illegittimità della risoluzione e su una commessa illimitata sino a cessata emergenza, in 203.012.065,34 euro;
il consulente tecnico di parte del Ministero della salute, nelle osservazioni alla bozza di relazione tecnica d'ufficio, ha aderito integralmente alla prima ipotesi e ha puntualmente contestato le altre due, rilevando, fra l'altro: errori nei conteggi dei documenti di trasporto; inesistenza materiale dei colli riferiti alla fattura n. A67, accertata dal verbale di sopralluogo del 21 settembre 2021 redatto dalla struttura commissariale presso il deposito SDA, atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso; estraneità dei 406 colli rinvenuti presso il magazzino di Fara Sabina alla commessa per cui è causa, in quanto riferiti a produttori diversi e privi di validazione INAIL; incompletezza delle prove del laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per il difetto di accreditamento alla data di esecuzione sulla prova 7.16 di resistenza respiratoria; inaccettabilità, sotto il profilo metodologico, della voce di lucro cessante della terza ipotesi, pari a 175.138.722 euro, costruita sui valori massimi assoluti del periodo emergenziale e non sui prezzi medi praticati;
il Tribunale di Roma, con la sentenza, ha disatteso la conclusione tecnica del proprio consulente d'ufficio, definita "non propriamente convincente", senza disporre alcun supplemento di consulenza tecnica né nuova consulenza, e ha adottato integralmente la terza, e più gravosa, ipotesi contabile, ritenendo "ingiustificata e pretestuosa" la risoluzione contrattuale comunicata dal commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19;
risulta che, prima della costituzione in giudizio di appello, sia stato sottoscritto un atto di definizione transattiva della controversia, con esborso a carico dell'erario;
considerato che:
la suddetta pronuncia di primo grado risulta essere stata impugnata in appello, con richiesta di sospensiva dell'esecuzione;
la rilevante distanza tra le tre ipotesi di quantificazione formulate dalla consulenza tecnica d'ufficio contabile (zero, 8,3 milioni e 203 milioni di euro) rendeva concreta la prospettiva di un esito significativamente più favorevole all'amministrazione in sede di gravame,
si chiede di sapere:
se, nel periodo dalla pubblicazione della sentenza ad oggi, il Ministro in indirizzo abbia sottoscritto, o concorso a sottoscrivere, un atto di conciliazione o di transazione, giudiziale o stragiudiziale, con la società JC Electronics Italia S.r.l. e, in caso affermativo, in quale data, per quale importo e a valere su quali capitoli di bilancio;
se l'eventuale definizione transattiva sia stata preceduta da formale parere dell'Avvocatura generale dello Stato e quale ne sia stato il contenuto;
per quali ragioni non si sia ritenuto di attendere quantomeno lo svolgimento del giudizio di appello, considerato che la consulenza tecnica d'ufficio aveva concluso per la non rispondenza dei dispositivi alla norma UNI EN 149:2001 e che la prima ipotesi della consulenza tecnica d'ufficio contabile escludeva ogni pretesa creditoria della società attrice, prevedendo, anzi, la restituzione di somme già percepite e il pagamento degli oneri di custodia in favore dell'amministrazione e che un esito del gravame peggiorativo rispetto al primo grado era da escludersi a priori, visti i dati della consulenza tecnica stessa.
