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Interrogazione contro circolare DAP che limita attività esterne

Una recente disposizione del DAP impone agli istituti penitenziari con detenuti in reparti di Alta Sicurezza di sottoporre tutte le attività culturali ed educative che si svolgono all’esterno delle carceri alla approvazione preventiva della Direzione generale. E' una scelta che “rischia di determinare un eccesso di burocratizzazione e di rallentare, se non ostacolare, le attività di reinserimento sociale dei detenuti”. È quanto si legge su un’interrogazione che abbiamo presentato come Gruppo Pd.

Questa decisione, criticata dal Garante dei detenuti Serio e oggetto di forti preoccupazioni anche da parte del Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza (Conams) aumenta il carico burocratico degli istituti e rende più difficile lo svolgimento delle attività, compromettendo la funzione rieducativa della pena e riducendo la partecipazione della società civile al processo di reintegrazione dei detenuti. Con questa interrogazione, chiediamo al Ministro Nordio di rivedere o sospendere la circolare del DAP, nell’idea di un modello di giustizia coerente con la nostra Costituzione, aperto alla società civile e rispettoso della dignità delle persone detenute.

Testo dell'interrogazione:

Atto n. 3-02255 | Pubblicato il 25 novembre 2025, nella seduta n. 364

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, SENSI, BASSO, ZAMPA, CAMUSSO, GIACOBBE, MELONI, ZAMBITO, FRANCESCHELLI, TAJANI, ROJC
Al Ministro della giustizia. 

Premesso che:

con la circolare del 21 ottobre 2025, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) ha disposto che le direzioni degli istituti penitenziari nei quali siano presenti detenuti in reparti di alta sicurezza o sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario debbano sottoporre ogni evento o attività trattamentale che coinvolga la comunità esterna, comprese quelle di rilevanza sociale, culturale e rieducativa, finora gestite in larga misura dagli istituti territoriali e dai provveditorati regionali, alla preventiva approvazione della stessa Direzione generale;

il provvedimento centralizza competenze che, ai sensi dell’articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), spettano al magistrato di sorveglianza e al direttore dell’istituto penitenziario, determinando una compressione dell’autonomia degli istituti e una sostanziale limitazione dei rapporti tra carcere e società civile;

tale scelta, giustificata dall’esigenza di “uniformare le prassi amministrative”, ha tuttavia suscitato ampie perplessità tra operatori penitenziari, associazioni e rappresentanti della società civile, poiché rischia di determinare un eccesso di burocratizzazione e di rallentare, se non ostacolare, le attività di reinserimento sociale dei detenuti: Maria Fida Moro e Lucia Borsellino, insieme ad altri familiari di vittime di mafia e terrorismo, hanno sottoscritto un appello indirizzato al Ministro della giustizia, esprimendo preoccupazione per gli effetti restrittivi del provvedimento, che “sembrano contraddire il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena” (art. 27, comma terzo, della Costituzione);

le stesse preoccupazioni sono state espresse dal Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza (Conams), che ha parlato di un “deciso arretramento rispetto al modello di esecuzione penale che l’ordinamento penitenziario aveva immaginato e previsto”;

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nel corso della più recente seduta del collegio, ha discusso la questione, registrando la posizione critica del componente Mario Serio, secondo cui la circolare appare “in contrasto con i principi di autonomia e tempestività delle decisioni amministrative” e rischia di generare “una regressione nella cultura penitenziaria italiana”;

la circolare, entrata in vigore nel mese di ottobre 2025, ha già comportato ritardi e sospensioni di attività formative, culturali e lavorative organizzate in collaborazione con enti del terzo settore, università e associazioni civiche, pregiudicando percorsi rieducativi consolidati;

considerato che:

a 50 anni dall’entrata in vigore della legge n. 354 del 1975, che rappresenta una delle più alte conquiste civili della Repubblica, il Ministero della giustizia sembra perseguire un modello penitenziario di chiusura, fondato su diffidenza e controllo, più che sulla fiducia nel percorso di reinserimento e nella partecipazione della società civile;

in un contesto di sovraffollamento record, suicidi in aumento e carenza strutturale di attività trattamentali, la restrizione dei rapporti tra carcere e mondo esterno non solo appare priva di razionale fondamento, ma rischia di aggravare le tensioni interne e di vanificare gli sforzi di magistrati, operatori e associazioni impegnati nella costruzione di percorsi di reintegrazione;

ritenuto che:

il sistema penitenziario italiano, anche alla luce delle raccomandazioni europee, deve orientarsi al rafforzamento dei percorsi di reinserimento e delle misure alternative alla detenzione, non all’inasprimento delle restrizioni amministrative;

l’attuale scelta di centralizzazione rischia di compromettere la funzione rieducativa della pena, riducendo l’efficacia delle progettualità territoriali e la partecipazione della società civile al processo di reintegrazione dei detenuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle conseguenze operative della circolare del DAP del 21 ottobre 2025 e dei suoi effetti concreti sulle attività trattamentali e culturali negli istituti penitenziari e se non ritenga che essa sia in contrasto con l’articolo 17 dell’ordinamento penitenziario e con i principi di rieducazione sanciti dall’articolo 27, comma terzo, della Costituzione;

se intenda rivedere o sospendere gli effetti della circolare, garantendo la continuità dei percorsi trattamentali in corso e la competenza decisionale dei provveditorati regionali;

se non ritenga opportuno promuovere, d’intesa con il Garante nazionale dei detenuti e con le organizzazioni della società civile, una valutazione dell’impatto del provvedimento alla luce dei principi costituzionali e delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

quali iniziative urgenti intenda assumere per promuovere un modello di giustizia coerente con i principi costituzionali, aperto alla società civile e rispettoso della dignità delle persone detenute.

 

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