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La gestione dei minori

Adesione ad un'interrogazione sulla gestione dei minori e sulla sindrone da alienazione parentale.

Testo dell'interrogazione:

Atto n. 3-03452(con carattere d'urgenza) - Pubblicato il 5 luglio 2022, nella seduta n. 448

CIRINNÀ, MALPEZZI, DE PETRIS, MAIORINO, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, FERRARI, COLLINA, ASTORRE, BOLDRINI, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAUS, MANCA, MARILOTTI, PITTELLA, PORTA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VERDUCCI

Ai Ministri della giustizia e dell'interno. 
Premesso che:

secondo quanto riportato da due articoli di stampa pubblicati in data 29 giugno 2022 sul sito "DonnexDiritti" e in data 30 giugno 2022 sul sito "27esima ora" del "Corriere della Sera", un bambino di nove anni sarebbe stato prelevato dalla forza pubblica e portato in una casa famiglia, mentre era in attesa di sua madre che si trovava presso gli uffici di un comune del lodigiano;

secondo quanto riportato dai predetti articoli di stampa, il prelievo forzoso del minore sarebbe stato eseguito in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Lodi fondato non già sull'ascolto del minore, ma sulla sola consulenza tecnica d'ufficio che, a fronte del rifiuto del minore di incontrare il padre, avrebbe definito la madre alienante e manipolatoria, facendo dunque riferimento alla Sindrome da alienazione parentale (PAS), che da troppo tempo viene utilizzata nei tribunali, pur non avendo alcun fondamento scientifico;

la PAS, sebbene come evidenziato sia priva di alcun fondamento scientifico, continua a comparire nelle consulenze tecniche, anche se negli ultimi anni emergono preoccupantemente ulteriori indicatori che ad essa si riferiscono più o meno direttamente, a puro titolo esemplificativo si pensi ad alcuni di essi, quali il condizionamento, la sindrome della madre malevola o il comportamento alienante e manipolatorio. Pertanto, pur non utilizzando espressamente la parola «sindrome», talune consulenze consigliano comunque al giudice il cambio di collocazione del minore secondo uno schema analogo a quello utilizzato nella diagnosi della PAS;

inoltre, da quanto emergerebbe dagli organi di stampa e dalle dichiarazioni rese dalla madre del minore, il giudice non avrebbe proceduto all'ascolto diretto del minore. Al riguardo val la pena evidenziare come la Corte di cassazione con la sentenza n. 13274/19 abbia chiarito che « (…) con riguardo all'ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (sentenza n. 12957 del 2018) che (…) ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore». A quanto detto si aggiunga che la necessità dell'ascolto del minore da parte del giudice è ribadita dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per la riforma del processo civile, che dispone nei casi di rifiuto del figlio minore di incontrare uno o entrambi i genitori, l'obbligo per il giudice di provvedere personalmente all'ascolto del minore;

la Corte di cassazione si è espressa da ultimo con ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 affermando che: «il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori»;

nella stessa sentenza, si afferma, inoltre, che occorre vietare il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del medesimo e che l'esecuzione coattiva di decisioni assunte nelle sedi giudiziarie, «consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, (…) non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto (…) e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi (…) anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona»;

dello stesso parere è la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato ella Repubblica, la quale sui prelievi forzosi dei minori e sull'alienazione parentale si è di recente espressa con la Relazione approvata il 20 aprile 2022, da cui emerge chiaramente la dimensione preoccupante del fenomeno di vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza, nonché dei loro figli, nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. La Relazione, inoltre, propone l'istituzione di una commissione interministeriale che preveda il coinvolgimento dei Ministeri della Giustizia, della Sanità e della Famiglia, al fine di accertare lo stato di salute dei minori sottratti alle madri e collocati presso case famiglia;

nel maggio 2020, il Ministro della salute rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la PAS "non è riconosciuta dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica". Inoltre, la Ministra della Giustizia, proprio in occasione della citata Relazione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio ha affermato che: "Non ci può e non ci deve essere spazio per teorie destituite di fondamento scientifico nei procedimenti giudiziari",

si chiede di sapere:

se la Ministra della Giustizia sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere per assicurare che nei tribunali italiani non trovino più spazio teorie prive di alcun fondamento scientifico e quali iniziative intenda intraprendere per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di ascolto diretto del minore e in generale in materia di provvedimenti di affido dei minori, anche al fine di garantire la conformità ai principi espressi ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia;

quali iniziative urgenti la Ministra dell'Interno intenda assumere per verificare le modalità con cui le forze di polizia hanno provveduto al prelievo forzoso del minore e se le stesse non abbiano violato i criteri indicati nelle numerose pronunce della Corte di cassazione.

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