Interrogazione sulle intercettazioni nel carcere di Sassari
Quando effettivamente siano cominciati gli ascolti dei detenuti ristretti al 41-bis; quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione penitenziaria a cambiare la socialità del detenuto Cospito, da chi fosse formato il gruppo di socialità precedente e, eventualmente, sulla base di quali criteri sia stata compiuta la scelta dei componenti del nuovo gruppo; quali siano state, inoltre, le ragioni che abbiano spinto il Ministero a creare le condizioni per una disomogeneità tra categorie di detenuti, anche incorrendo nel rischio che la comune permanenza possa condurre a commistioni tra associazioni criminali di natura diversa.
Queste le richieste contenute nell'interpellanza che abbiamo presentato come Gruppo Pd, sia alla Camera che al Senato, al ministro Nordio in merito agli ascolti delle conversazioni fra Cospito e altri detenuti al 41 bis nel carcere di Sassari e alle scelte rispetto all’assegnazione del gruppo di socialità del detenuto Cospito.
Testo dell'interrogazione:
Atto n. 3-00230 con carattere d'urgenza - Pubblicato il 16 febbraio 2023, nella seduta n. 39
VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, MALPEZZI, IRTO, D'ELIA, BORGHI, CAMUSSO, FINA, LA MARCA, LOSACCO, MARTELLA, ROJC, ZAMBITO
Al Ministro della giustizia.
Premesso che:
i cosiddetti circuiti penitenziari dovrebbero avere la finalità di preservare l'ordine e il funzionamento degli istituti penitenziari, e sono prevalentemente regolati in via amministrativa da una serie di circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale inerente alla gestione dei detenuti e degli internati, secondo i criteri individuati dagli articoli 13 e 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che, nel tendere all'individualizzazione del trattamento, prevedono che la popolazione carceraria sia raggruppata per categorie omogenee, ciò sia perché le possibilità di successo di un programma risocializzante sono collegate all'omogeneità e all'affinità del gruppo di trattamento, sia perché, sempre nella medesima prospettiva, occorre evitare "influenze nocive reciproche";
la circolare del DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 originariamente prevedeva tre circuiti: alta sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata; la circolare del DAP n. 3619/6069 del 21 aprile 2009, invece, ha ulteriormente suddiviso l'"alta sicurezza" in ulteriori tre circuiti: alta sicurezza 1 (AS1) in cui sono collocati i "detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso", alta sicurezza 2 (AS2), per "soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza", e alta sicurezza 3 (AS3), in cui si trovano i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali;
la creazione di appositi circuiti penitenziari è prevista anche dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e nasce, soprattutto, in seguito ai gravissimi delitti compiuti dalla criminalità organizzata nei primi anni '90, anche in risposta alle osservazioni critiche che avevano riguardato il regime di detenzione indifferenziata, nonché dall'esigenza di evitare le influenze negative tra i detenuti, per prevenire il pericolo che gli appartenenti al crimine organizzato potessero svolgere attività di proselitismo nei confronti dei delinquenti comuni, oppure si potessero avvalere dello stato di soggezione di questi ultimi nei loro confronti, e per evitare, infine, la commistione tra soggetti appartenenti a diverse consorterie organizzate di tipo mafioso o terroristico;
Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di massima sicurezza "Giovanni Bacchiddu" di Bancali, Sassari, in data 4 maggio 2022 è stato trasferito in regime di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975; prima di allora era, invece, detenuto in regime di alta sicurezza AS2;
dalle risposte di diniego alle istanze di accesso agli atti inoltrate al Ministero della giustizia dai deputati Lai, Bonelli e Grimaldi, si apprende che il detenuto Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022, il giorno 24 dicembre 2022, in costanza di applicazione del regime di 41-bis, è stato inserito in "un nuovo gruppo di socialità e passeggi composto da: Rampulla Pietro, Di Maio Francesco, Cammarata Pietro", pericolosi boss della mafia, 'ndrangheta e camorra;
emerge, sempre dalle citate risposte di diniego, che non risultano attività di ascolto di interlocuzioni, definite come frutto di "mera attività di vigilanza amministrativa", tra Cospito e altri detenuti fino al 23 dicembre 2022, data a cui risale la trascrizione del primo colloquio, poi ripetutasi l'11 gennaio 2023;
nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei deputati il 10 febbraio 2023, l'ex senatore Luigi Manconi ha dichiarato che "fino al 23 dicembre 2022 il gruppo di socialità di Cospito al 41-bis era composto da detenuti ritenuti inoffensivi. Con il gennaio del 2023 il gruppo di socialità cambia e in luogo di quei detenuti arrivano tre boss di mafia, camorra e 'ndrangheta. Sono quelli di cui vengono registrate le conversazioni con Alfredo Cospito. (...) Su quei brandelli di conversazione nasce e cresce la narrazione sul rapporto di Cospito e degli anarchici con la criminalità organizzata. Improvvisamente si registrano le conversazioni",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente adottare misure che rientrino nelle sue proprie prerogative, al fine di far luce su quanto emerge dalle dichiarazioni citate in premessa;
quando effettivamente siano cominciati gli ascolti dei detenuti Cospito, Rampulla, Di Maio e Cammarata ristretti al 41-bis, nonché quali criteri siano stati seguiti dall'amministrazione penitenziaria nella scelta di cambiare la socialità del detenuto;
da chi fosse formato il gruppo di socialità precedente e, eventualmente, sulla base di quali criteri sia stata compiuta la scelta dei componenti del nuovo gruppo;
quali siano state, infine, le ragioni che abbiano spinto alla scelta che ha portato ad una disomogeneità tra categorie di detenuti, anche incorrendo nel rischio di commistioni tra associazioni criminali di natura diversa dovute alla comune permanenza.