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Il “Patrimonio Rilancio”

Adesione ad un'interrogazione del Gruppo PD.

Testo dell'interrogazione:

Atto n. 3-00701 - Pubblicato il 26 settembre 2023, nella seduta n. 105

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. 
Premesso che:

alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato CDP S.p.A. a costituire un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, al quale sono stati apportati taluni beni e rapporti giuridici individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il quale fornire un sostegno al rilancio del sistema economico produttivo italiano, nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato dell’Unione europea;
in base a quanto previsto dall’articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini degli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze alla costituzione del Fondo si autorizzava, per l’anno 2020, l'assegnazione di titoli di Stato a CDP S.p.A., nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Nel maggio del 2021, in ottemperanza a quanto previsto, l’assemblea di CDP S.p.A. ha approvato la costituzione del “Patrimonio Rilancio”, i cui tre comparti (Fondo Nazionale Supporto Temporaneo, Fondo Nazionale Strategico, Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese) sono separati, autonomi, distinti a tutti gli effetti dal patrimonio degli altri comparti, nonché dal patrimonio di CDP S.p.A., e riferibili a differenti modalità di intervento a supporto delle imprese;
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 è stato adottato il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato, mentre con il successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 37612 del 7 maggio 2021 (cosiddetto “decreto apporti”) è stata prevista l’assegnazione a titolo di apporto iniziale, di titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro ed è stato ribadito che, a titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a CDP S.p.A. titoli di Stato emessi nel limite massimo di 44 miliardi di euro;
dai dati disponibili, “Patrimonio rilancio” ha conseguito fin dalla sua nascita importanti risultati a supporto delle imprese e dell’economia nazionale e da ultimo il disegno di legge (A.S. 674), attualmente in discussione al Senato, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, all’articolo 22, prevede misure per rafforzarne ulteriormente l’operatività consentendo l’accesso agli interventi del FNS anche alle società risultanti da fusioni o scissioni prive di bilanci di esercizio, ma con solide prospettive di crescita;
considerato che:
con decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, il cui contenuto è stato trasfuso dal Governo con l’emendamento 13.0.1000 nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, all’esame delle competenti Commissioni del Senato, è stata autorizzata, ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023, senza alcun riferimento di contesto industriale o settoriale e senza alcuna analisi d’impatto sulle alternative possibili o sulla necessità di eventuali operazioni. Agli oneri relativi a tale operazione si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, relativamente all’autorizzazione di spesa inerente a “Patrimonio destinato” di cui al comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
dal punto di vista contabile, l’istituto della riassegnazione è previsto dall’articolo 24, comma 5, della legge di contabilità. Tuttavia, nel caso in esame, la riassegnazione interessa quota parte di un’autorizzazione di spesa in conto residui prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, relativamente allo stanziamento previsto per l'assegnazione a CDP S.p.A. delle risorse per “Patrimonio Destinato”, rinvenibile su apposito capitolo di spesa in conto capitale riferibile ad una autorizzazione risalente al 2020, che non presenta una dotazione di competenza anche relativamente all’anno in corso;
la relazione tecnica di accompagnamento del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, è sprovvista del prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica e non chiarisce in alcun passaggio i dettagli relativi alla copertura finanziaria utilizzata;
emergono, pertanto, preoccupanti criticità in merito ai profili di copertura della suddetta norma nei termini stabiliti dalla legge di contabilità, in merito alle risorse ad oggi trattenute in bilancio in conto residui e sui relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e nessun documento aggiuntivo è stato prodotto dal Governo al fine di fornire indicazioni in merito alla loro distinta riconducibilità alle fattispecie dei residui cosiddetti “propri” (ovvero, a seguito di formali impegni assunti) ovvero di stanziamento, dal momento che le evidenze contabili attestano, al momento, una “disponibilità di cassa” complessiva in “gestione” per un importo assai più limitato rispetto all’ammontare complessivo dei “residui” formalmente accertati,
si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire tempestivamente, nel dettaglio e nei termini stabiliti dalla legge di contabilità pubblica, i profili di copertura finanziaria dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, il cui contenuto è stato trasfuso dal Governo con l’emendamento 13.0.1000 nel decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, attualmente all’esame del Senato;
quali siano le ragioni che hanno impedito la redazione di una relazione tecnica dettagliata ed esaustiva di accompagnamento ai contenuti dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, tanto più necessaria in quanto riferita ad importi significativi e superiori ai 2,5 miliardi di euro e a rischi di possibili ripercussioni significative sull’andamento dei principali indicatori di finanza pubblica;
se il ricorso all’istituto della riassegnazione di cui all’articolo dall’articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia stato utilizzato per evitare, in considerazione dei possibili effetti finanziari del decreto-legge sugli andamenti di finanza pubblica, il ricorso alle procedure di scostamento previste dalla legge di contabilità;
se il Governo intenda chiarire nel dettaglio quali siano le riassegnazioni utilizzate e le disponibilità nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a copertura finanziaria dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, e se tali risorse non siano state di fatto sottratte alle importanti finalità di cui ai commi 2 e 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
se si intenda chiarire quali siano le ragioni che hanno finora impedito al Ministro dell’economia e delle finanze di trasmette alle Camere la Relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti da “Patrimonio Rilancio”, nel rispetto della scadenza del 31 gennaio 2023, come previsto dall’articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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