Una telefonata al giorno può migliorare la vita in carcere
Qualche mese fa con alcuni altri parlamentari siamo stati invitati ad un incontro a San Vittore con le persone detenute del reparto chiamato “la nave”, quello amministrato dall’azienda sociosanitaria territoriale degli ospedali San Carlo e San Paolo. Abbiamo per due ore ascoltato richieste e testimonianze sulla condizione carceraria. In particolare ci hanno raccontato dell’assurdità di un regolamento penitenziario che consente ai detenuti solo una telefonata a settimana, senza alcuna registrazione e, giustamente solo verso pochi numeri autorizzati. Non ci sono ragioni, con questi limiti, per non consentire la possibilità di avere più contatti con le famiglie.
Certamente, poter salutare i figli la mattina prima che vadano a scuola o avere notizie quotidiane della salute dei propri genitori anziani e malati, aiuterebbe ad alleviare le sofferenze di persone detenute e loro famigliari. Per questo abbiamo presentato un progetto di legge per consentire ai detenuti comuni di poter telefonare ai propri affetti una volta al giorno. È una proposta di umanità che aiuterebbe a migliorare la vita in carcere. Il disegno di legge porta anche le firme della senatrice Riccardi, che era con me a quell’incontro, e dei senatori Cucca e Grasso, ma, in realtà nasce da una proposta che viene dai ragazzi della Nave e a loro va dato atto.
Disegno di Legge A.S. 1697 "Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute".
Scheda del disegno di legge»
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Relazione:
L'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i condannati e gli internati possano essere autorizzati, una volta alla settimana, dalle autorità competenti, alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti. Le suddette disposizioni si applicano anche agli imputati.
Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di proposte normative che, da molti anni, mirano a dare adeguato riconoscimento al diritto della persona detenuta a mantenere relazioni affettive.
Secondo quanto stabilito da numerosa giurisprudenza costituzionale, infatti, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti possono essere imposti solo se risultano essere strettamente necessari all’esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero “unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale”, come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita dall’articolo 27 della Costituzione (sentenza n. 135 del 2013 e sentenza n. 301 del 2012).
La sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999 - successivamente richiamata dalla sentenza n. 301 del 2012 sul diritto dei detenuti all'affettività e alla sessualità - stabilisce che "(...) L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria é estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti. I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'articolo 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. (...)."
Inoltre, nel documento finale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale elaborato dal Ministero della giustizia nel 2016, si legge: "Uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla popolazione detenuta (...) è quello di migliorare la qualità e la quantità dei contatti con i familiari." Nel documento si propone "una maggiore liberalizzazione dei colloqui telefonici. In tale prospettiva, che presupporrebbe l’utilizzo generalizzato dei telefoni “a scheda”, andrebbe congruamente aumentato sia il numero sia la durata dei colloqui attualmente consentiti. (...)".
Nel riconoscere l'importanza del diritto soggettivo all'affettività delle persone detenute, il presente disegno di legge modifica l'articolo 39 del citato regolamento e prevede che le stesse possano essere autorizzate alla corrispondenza telefonica una volta al giorno per una durata massima di venti minuti, superando così quelle che appaiono ingiustificate restrizioni alla possibilità di mantenere relazioni affettive.
Testo del Disegno di Legge:
Art. 1
1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole "una volta alla settimana" sono sostituite dalle seguenti "una volta al giorno";
b) il comma 3 è abrogato;
c) ai commi 4 e 5, le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "al comma 2";
d) al comma 6, le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti "venti minuti".