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Emendamenti alla Legge di Bilancio su carcere, antimafia, usura

Ecco gli emendamenti che ho presentato alla Legge di Bilancio su carcere, antimafia, usura:

A.S. 926
Emendamenti
Art.67

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
“4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole “biennio 2017-2018” con le seguenti parole “triennio 2024-2026” e le parole “296 unità” sono sostituite dalle parole “500 unità”. “.
Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: “100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024” con le seguenti: “79 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

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A.S. 926
Emendamenti
Art.67

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo l’articolo 67 inserire il seguente:
«Art.67-bis
(Fondo per riutilizzo beni immobili confiscati alla mafia)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
2. Al fondo di cui al comma 3, è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
3. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
4. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
5. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
6. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

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A.S. 926
Emendamenti
Art.67

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
“4-bis. E’ autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 10.000.000;
2025: - 10.000.000;
2026: - 10.000.000.

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A.S. 926
Emendamenti
Art.67

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
“4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.”
  
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 30.000.000;
2025: - 30.000.000;
2026: - 30.000.000.

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A.S. 926
Emendamenti
Art.67

MIRABELLI, VERINI, BAZOLI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

“4-bis.All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

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