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Calendarizzare il disegno di legge contro le liti temerarie

Il comunicato di Agcom di ieri ripropone il tema delle liti temerarie come una priorità da affrontare per tutelare e difendere i giornalisti da condizionamenti e intimidazioni.
È un tema importante su cui il Parlamento è colpevolmente in ritardo.
La scorsa Legislatura la Commissione Giustizia del Senato approvò all’unanimità un disegno di legge in materia che non arrivò mai in Aula.

All’inizio di questa Legislatura, abbiamo ripresentato quel testo.
Occorre al più presto un intervento legislativo di fronte alle sollecitazioni che arrivano da Agcom e dalle associazioni di giornalisti ma, soprattutto, per salvaguardare il lavoro di tante e tanti liberandoli dalle pressioni e dai condizionamenti che le denunce strumentali con le richieste esorbitanti di risarcimento rappresentano.
Chiederemo, quindi, di calendarizzare in Commissione una discussione non più rinviabile.

Scheda del Disegno di Legge Atto Senato n. 95 - Disposizioni in materia di lite temeraria

Testo del disegno di legge (file Pdf):

Relazione:
Il presente disegno di legge riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in data 17 dicembre 2019 e che tuttavia non è stato mai esaminato dall'Assemblea (atto Senato n. 835-A).
Il disegno di legge, che ha una portata normativa circoscritta, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria.
Il testo consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
La nuova disposizione stabilisce che il giudice – rigettando la domanda di risarcimento – condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.
La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: « il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile ».
L'articolo 96, rubricato come « responsabilità aggravata », reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.
In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di common law, ovvero il così detto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria».




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