Bene inserire le norme sulle telefonate dei detenuti nel Decreto Giustizia
È molto importante che il merito di un mio DDL riguardante l’ampliamento della possibilità, per i detenuti comuni, di contatti telefonici con i propri familiari sia diventato il testo di un emendamento che, come relatore, ho presentato al Dl Giustizia in discussione al Senato.
Nell’emendamento si prevede la possibilità di chiamare ogni giorno i figli minorenni e quelli maggiorenni se portatori di handicap. Sempre il detenuto comune potrà chiamare una volta al giorno il coniuge, il convivente, la parte dell’unione civile, i fratelli e le sorelle se ricoverati.
Sono esclusi da queste norme i detenuti al regime del 41 bis e quelli condannato per il 4 bis, a cui è concessa una telefonata a settimana. Mi sembrano scelte di buon senso e di civiltà visto che fino ad oggi per i detenuti comuni era prevista una telefonata a settimana. Sono convinto che queste norme, una volta approvate, contribuiranno a rendere più degna la vita dei detenuti nelle carceri italiane.
A.S 1786
Emendamento
Art. 2
I RELATORI
Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)
1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole “se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni,” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, persona stabilmente convivente o legata all’internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”»