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E' a rischio la difesa in tribunale di chi denuncia reati di mafia

E' a rischio la difesa in tribunale di coloro che denunciano reati di mafia.
Il Comitato di Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il ministero dell’Interno, avrebbe infatti sospeso il pagamento degli avvocati difensori che per legge avviene dal Fondo di rotazione in favore delle vittime di mafia istituito nel 1999, sulla base di un controverso parere dell'Avvocatura.
Per sostenere le vittime di mafia che denunciano la legge ha previsto la possibilità per loro di ottenere la liquidazione anticipata dal Fondo sia del risarcimento dei danni, sia delle spese legali per la loro difesa nel processo penale, come stabiliti in sentenza, garantendo così tempi più celeri in relazione alla particolare situazione economica in cui versano.

E' da gennaio, tuttavia, che il Comitato di Solidarietà ha sospeso il pagamento degli avvocatori difensori, che lavorano per associazioni come il Comitato Addiopizzo e la Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane, sulla base di un parere che aveva richiesto all'Avvocatura di Stato.
L'impossibilità per gli avvocati che si occupano prevalentemente di difesa delle vittime di mafia di ottenere il pagamento dallo Stato implicherà per loro la necessità di richiedere alle vittime stesse l'onorario e le spese.
Questo avrà un impatto anche sulle denunce e sull'attività delle associazioni antimafia.
Per questo, con l'interrogazione chiedo a Salvini: è a conoscenza di questi fatti gravi? Cosa intende fare?

Testo dell’interrogazione:

Atto n. 3-01046 (con carattere d'urgenza) - Pubblicato il 18 luglio 2019, nella seduta n. 135

MIRABELLI

Al Ministro dell'interno. 
Premesso che:

il Fondo di rotazione in favore delle vittime della mafia, previsto dalla legge n. 512 del 1999, ha garantito in questi anni la liquidazione sia dei risarcimenti del danno definiti e quantificati dai giudici nei processi in cui le persone vittime di mafia si sono costituite parte civile, sia delle spese legali agli avvocati delle vittime stesse e delle associazioni antiracket, iscritte nell'apposito registro prefettizio, che hanno seguito i denuncianti e gli enti locali che si sono costituiti parte civile in detti processi;

la legge ha, quindi, previsto la possibilità per le vittime della mafia di ottenere la liquidazione anticipata dal Fondo sia del risarcimento dei danni, sia delle spese legali per la loro difesa nel processo penale, come statuiti in sentenza, consentendo, in virtù della particolare situazione economica in cui versa la vittima, un ristoro più sicuro e celere rispetto ai tempi ordinari delle procedure giudiziarie per il recupero delle somme dovute con relativo dovere di rivalsa nei confronti dei soggetti condannati;

considerato che:

il comitato di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di rotazione, alla fine del 2018 ha chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sulla legittimità dell'accesso al Fondo di rotazione, da parte degli avvocati difensori di vittime di mafia a cui i giudici, nei vari processi penali in cui questi soggetti sono costituiti parte civile, hanno in questi anni distratto le spese legali riconosciute a favore dei loro clienti;

l'istituto della distrazione delle spese legali, previsto dall'art. 93 Codice di procedura civile, rispetto al quale il giudice, se richiesto, non ha alcun potere discrezionale, consente infatti al difensore, che ha anticipato tutte le spese del giudizio e che non ha riscosso alcun onorario, di ottenere in sentenza l'affermazione che le spese legali cui viene condannato l'imputato soccombente in favore della parte civile debbano essere pagate direttamente al difensore;

questa prassi, condivisa ovviamente con le vittime stesse sin dall'inizio del processo penale, si fonda sull'accordo tra vittima di mafia-parte civile e avvocato, secondo cui il legale non chiederà mai al suo assistito di anticipare le spese e gli onorari (proprio per garantire un servizio a costo zero per la vittima), ma accederà direttamente al Fondo di rotazione per la corresponsione degli onorari e delle spese legali, nella esclusiva misura di quanto liquidato in sentenza dal giudice, che non ha ricevuto dal cliente durante tutto l'arco processuale;

sulla base di un controverso parere dell'Avvocatura e in palese contrasto con la disciplina legislativa prevista dall'art. 93 del codice di procedura civile, e con i principi ispiratori della legge n. 512 del 1999, il Comitato ha indirizzato una circolare il 18 gennaio 2019 alle Prefetture, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento di istanze di difensori distrattari a fronte di diverse decine di istanze attualmente pendenti;

valutato che a giudizio dell'interrogante:

l'impossibilità di ottenere la liquidazione diretta, costringerà i professionisti che si occupano prevalentemente di difesa delle vittime di reati di mafia a richiedere alle stesse l'anticipazione delle spese e dell'onorario determinando, così, una inevitabile flessione delle costituzioni in giudizio, conseguentemente, delle denunce e, quindi, abbassando l'efficacia della lotta alla mafia in pieno contrasto con i principi ispiratori della legge n. 512 del 1999;

il perdurare del blocco delle liquidazioni vanificherebbe non poco l'attività delle associazioni antiracket, come il Comitato Addiopizzo, la F.A.I. (Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane) ed altre da sempre impegnate nello stimolare ed accompagnare le vittime di racket alla denunzia e finirebbe per scoraggiare la costituzione di parte civile dei Comuni, nei cui territori risiede ed agisce l'associazione mafiosa che, essendo molto spesso piccole realtà locali, non dispongono di un proprio ufficio legale o non hanno risorse economiche da destinare a tal fine;

tenuto conto che:

secondo notizie informali raccolte dalle associazioni del settore, il Comitato di solidarietà avrebbe deciso di rigettare anche le istanze di accesso al Fondo di rotazione già istruite con parere positivo dalle varie Prefetture e arrivate al tavolo del Comitato stesso. Si tratterebbe a parere dell'interrogante di una decisione profondamente sbagliata e gravemente pregiudizievole per le diverse decine di istanze relative a numerosi processi già definiti da anni e per i quali il difensore non avrebbe più modo di percepire i compensi per l'attività svolta;

già oggi il blocco delle liquidazioni da parte del Comitato dal gennaio di quest'anno determina un notevole danno economico a quei professionisti che hanno dedicato la propria attività forense all'esclusiva tutela delle vittime di reato di tipo mafioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione, quale sia il suo orientamento in merito e se non ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza e responsabilità, al fine di ripristinare il pagamento degli onorari dei legali delle numerose associazioni antiracket presenti sul tutto il territorio nazionale, stante la grandissima utilità sociale del servizio da loro svolto.

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