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Destituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale

Il ministro Nordio ha operato l’ennesimo colpo di mano del suo ancor breve mandato. Con un provvedimento inusuale, ha sostituito, o meglio destituito, i 15 componenti del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, istituito dalla riforma del processo penale, insediato dalla ministra Cartabia. L’organismo, i cui componenti erano giuristi docenti nelle più prestigiose università italiane e tecnici della Banca d’Italia e dell’Istat che svolgevano i loro compiti nel Comitato senza compenso, doveva durare in carica tre anni a partire dal 28 gennaio 2021. Sulla vicenda abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare proprio al titolare del dicastero della Giustizia.

Per questo, come Gruppo PD, abbiamo presentato un’interrogazione.
Il Comitato è un organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, promuove la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati di giustizia penale e la diffusione delle statistiche periodiche. E’ un organo tecnico-scientifico che si è riunito sia sotto la presidenza della ministra Cartabia che del ministro Nordio, privo di qualunque connotazione politica, composto da esperti di indubbia professionalità giuridica e scientifica, il cui operato è disciplinato in modo rigoroso dalla legge 134/2021. Per questo vogliamo sapere quali siano le ragioni, e prima ancora la formale legittimazione sul piano giuridico, di questa sostituzione, quali miglioramenti sul piano della qualità del lavoro attenda il ministro dalla scelta dei nuovi nominati e se non intenda valutare la revoca di questo decreto.

Testo dell'interrogazione:

Atto n. 3-00264Pubblicato il 1° marzo 2023, nella seduta n. 44

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ASTORRE, FINA, FURLAN, GIORGIS, LOSACCO, MARTELLA, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, VALENTE

Al Ministro della giustizia. 
Premesso che:

la legge 27 febbraio 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", all'articolo 2, commi 16 e 17 istituisce e disciplina il comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;

il comitato si configura quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Inoltre, promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali;

occorre evidenziare come le citate disposizioni di legge prevedano che il comitato tecnico-scientifico sia formato da un numero di componenti non superiore a quindici, che durano in carica tre anni, componenti ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

con decreto del 28 dicembre 2021 la Ministra della giustizia pro tempore, Marta Cartabia, ha costituito presso l'ufficio di gabinetto il predetto comitato, individuando quindici componenti, con mandato triennale previsto dalla legge e ribadito nell'articolo 1 del decreto stesso;

l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", autorizza per l'operatività del comitato, ivi compreso il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, la spesa di 11.433 euro a decorrere dall'anno 2022;

tale organo, riunitosi sia sotto la presidenza della ministra Cartabia o di suo delegato, sia sotto la presidenza del ministro Nordio o di suo delegato, è un organo tecnico-scientifico privo di qualunque connotazione politica e composto da esperti di indubbia professionalità giuridica e scientifica, il cui operato è rigorosamente disciplinato dalle previsioni di cui alla citata legge n. 134 del 2021;

considerato che:

come riportato da un articolo pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" in data 23 febbraio 2023, il Ministro in indirizzo avrebbe provveduto a "licenziare" anzitempo i componenti del comitato con modalità, a giudizio degli interroganti, discutibili, posto che, a quanto risulta, il decreto di nomina del Ministro in indirizzo sarebbe allegato in una comunicazione indirizzata per e-mail ai nuovi componenti e per sola conoscenza ai componenti sostituiti, che non avrebbero dunque ricevuto neanche una comunicazione formale diretta;

i componenti destituiti presentano profili di assoluta autorevolezza e indiscutibile qualità tecnica e scientifica, oltre ad essere privi di qualunque connotazione politica;

tra i membri destituiti figurano infatti giuristi, quali Francesco Palazzo, emerito di diritto penale a Firenze e già presidente dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, Gabrio Forti, ordinario di diritto penale ed ex preside di giurisprudenza alla Cattolica di Milano, o ancora Paolo Pinotti, ordinario di economia e prorettore all'università Bocconi e due penalisti che, quali componenti di commissioni istituite presso l'ufficio legislativo del Ministero, hanno lavorato alla riforma della giustizia penale: Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale alla Statale di Milano (che è stato con Ernesto Lupo vice presidente della commissione Lattanzi) e Mitja Gialuz, ordinario di procedura penale a Genova;

del comitato facevano parte, inoltre, anche due tecnici della Banca d'Italia e dell'ISTAT, rispettivamente Magda Bianco e Giuseppina Muratore, proprio per consentire una piena valutazione degli effetti in termini di efficienza della riforma;

la sostituzione di tali rilevanti personalità con altre, sia pure certamente di degno profilo, è contraria alle citate disposizioni di legge in relazione alla durata triennale del mandato dei componenti già nominati dal Ministro pro tempore con decreto 28 dicembre 2021 e mandato che, pertanto, sarebbe dovuto cessare il 28 dicembre 2024;

la sostituzione o, meglio, destituzione, è avvenuta ex abrupto, senza alcuna motivazione, e sembra configurarsi più come una scelta di spoil system motivato da ragioni puramente politiche e personali più che come decisione volta a dare maggiore rilievo e qualità ad un organismo strategico per monitorare l'andamento di una riforma tanto essenziale da essere considerata da Bruxelles decisiva ai fini dell'erogazione dei fondi del PNRR,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni e, prima ancora, quale sia la formale legittimazione, sul piano giuridico, della sostituzione dei componenti del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prima della cessazione del mandato triennale, pertanto, per quali ragioni il Ministro in indirizzo non abbia emanato le disposizioni di legge citate, volte ad assicurare una stabilità alla composizione del comitato, organo che ha natura giuridica ben diversa dalle tante commissioni di studio che il Ministro può costituire presso il Ministero, modificandone ad libitum la composizione;

quali miglioramenti sul piano della qualità del lavoro del comitato si attenda il Ministro in indirizzo dalla scelta dei nuovi nominati;

per quali motivi siano stati destituiti, e non siano stati nemmeno sostituiti, i tecnici di Banca d'Italia e ISTAT che, insieme ai citati cinque professori ordinari, erano necessari a garantire al comitato la competenza scientifica per un effettivo monitoraggio degli effetti sul piano numerico e dell'efficienza del nuovo processo penale;

se il Ministro non ritenga opportuno valutare la revoca del decreto di sostituzione dei componenti del comitato, al fine di rispettare le previsioni di legge in relazione al mandato triennale, nonché al fine di non esporre l'amministrazione a possibili ricorsi per via amministrativa e a possibili responsabilità erariali in rapporto al rimborso delle spese dei nuovi componenti nominati;

se abbia provveduto o pensi di provvedere ad analoga sostituzione dei componenti del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge 26 novembre 2021, n. 206, dei quali pure è prevista una durata triennale.

 

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