26 Gennaio 2011
REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1009
BOZZA quater
17/01/2011
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
di iniziativa del Consigliere regionale Cremonesi
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
di iniziativa dei Consiglieri regionali Zamponi , Cavalli , Patitucci, Sola
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Azioni orientate verso l’educazione alla legalità
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ASSEGNATO IN DATA 22/06/2010
ALLA COMMISSIONE REFERENTE II
CONSULTIVE VII e I
Art. 1 (Oggetto)
- La Regione concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire alla educazione alla legalità, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo giovanile e delle devianze giovanili, alla crescita della coscienza democratica, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.
- Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull’associazionismo e sul volontariato.
Art. 2 (Obiettivi ed azioni)
- La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità, con l’obiettivo di:
- diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo;
- contribuire all’aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
- ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;
- svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione
- favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione di software e giochi didattici.
- favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolta attraverso le attività di oratorio e similari presenti in Lombardia, mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, accordi, o altre modalità, con le Regioni ecclesiastiche, in rappresentanza degli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica e delle associazioni cattoliche regionali nonché con i singoli Enti di culto con i quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della Costituzione.
Art. 3 (Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)
- La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo del senso civico, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
- Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:
- la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
- le attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
- la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente;
e-bis): progetti ed iniziative per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti, negli istituti di ogni ordine e grado della Regione Lombardia anche attraverso intese o convenzioni con l’ Ufficio Scolastico Regionale
- l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;
- la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
Art. 4(Attività di formazione)
- La Regione promuove, anche attraverso l’istituto per la ricerca, la formazione e la statistica di cui alla legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale) iniziative formative con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.
- Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 4/2003.
Art. 5 (Beneficiari)
- Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge associazioni, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull’associazionismo e sul volontariato, enti, istituti di ricerca, Università, Istituti scolastici, operanti nel territorio regionale, nonché gli enti locali, le CCIAA e associazioni delle categorie economiche ed imprenditoriali.
- Le associazioni che richiedono l’ammissione ai contributi devono
- documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;
- prevedere nel loro Statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, affermazione dei diritti umani e civili, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;
- avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.
- Per beneficiare dei contributi gli istituti scolastici devono aver previsto nel proprio Piano degli Orientamenti Formativi uno specifico programma di attività.
Art. 6 (Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio, aderisce, anche con proprie iniziative, alla "Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie".
Art. 7 (Criteri e modalità)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e iniziative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi massimi finanziabili, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale emana il bando per la richiesta dei contributi, che può anche prevedere la possibilità di erogazione dei contributi stessi secondo modalità differenziate in relazione al soggetto destinatario.
Art. 8 (Monitoraggio/osservatorio)
1. La Giunta regionale, predispone annualmente un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge. Tale rapporto è inviato al Presidente del Consiglio regionale e all’Osservatorio di cui al comma 2.
2. E’ istituito l’Osservatorio in materia di legalità, così composto:
a) cinque Consiglieri regionali nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari;
b) un rappresentante della Giunta regionale, indicato dal Presidente della Regione
c) un rappresentante del mondo delle università, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominato dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
e) due rappresentanti delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità , con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull’associazionismo e sul volontariato.
3. L’Osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione, tenuto conto del rapporto di cui al comma 1, da inviarsi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, sugli interventi previsti dalla presente legge.
La partecipazione dei suddetti componenti ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.
Art. 9 (Norma finanziaria) PARERE I
- Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione del bilancio regionale.
Articolo 11 DEL PDL 49
(Norma finanziaria)
- omissis,nel pdl lotta criminalità e usura
- Per il finanziamento delle iniziative di cui all’articolo 3 (art.8 pdl 49)è istituita l’UPB 2.1.1.2 … “Misure di sostegno per l’educazione alla legalità” con dotazione annua di € 1.000.000,000, all’onere si provvede con la riduzione di pari importo dell’UPB 7.2.0.2.186;
Art. 10 (Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
Art. 1, il comma 1 è così sostituito:
1. La Regione concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire alla educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, con particolare attenzione al mondo giovanile, all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro le mafie.
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
Art. 2, la lettera f) è così sostituita
f) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa, nell’ambito dell’educazione alla legalità, svolta dalle Associazioni o Enti di Culto con i quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
Art. 3, la lettera e bis) è così sostituita
E bis) progetti ed iniziative per far emergere e contrastare le situazioni di disagio e devianze eventualmente presenti, negli istituti di ogni ordine e grado della Regione anche attraverso intese e convenzioni con l’Ufficio scolastico regionale.
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
Art.7, al comma 1, dopo le parole …..”…commissione consiliare”… sono inserite le parole…..” e tenuto conto della relazione dell’Osservatorio di cui al comma 3 dell’articolo 8 della presente legge”
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
L’Art 6 è così sostituito:
Art 6 ( Istituzione della Giornata regionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1.La Regione, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità istituisce la “Giornata regionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.
2. La “Giornata regionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno.
3. La Regione, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 8 della presente legge, definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della “Giornata regionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” e promuove presso le scuole di ogni ordine della regione, presso gli Enti locali, le Associazioni analoghe iniziative celebrative.
PROGETTO DI LEGGE N. 0025
ABBINATO A
PROGETTO DI LEGGE N. 0012
Emendamento:
Art. 8, il comma 3 è così sostituito:
“ 3. L’Osservatorio, tenuto conto del rapporto di cui al comma 1 e acquisiti gli elementi necessari, redige, entro il 1°marzo di ogni anno, una relazione sugli interventi previsti dalla legge da inviarsi al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.
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