10 Dicembre 2009
L’INTRODUZIONE, CHE CONDIVIDIAMO, NEL COLLEGATO AL BILANCIO DI NORME SULLE VENDITE FINALIZZATE A FACILITARE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ERP, RENDENDOLE POSSIBILI, FERMO RESTANDO IL LIMITE DEL 20 PER CENTO, SENZA IMPORRE NEI CONDOMINI MISTI LA MOBILITA’ FORZOSA, CI CONSENTE DI INTERVENIRE SULLA LEGGE SULLA CASA PER MODIFICARLA. IN QUESTO SENSO ABBIAMO PRESENTATO ALCUNI EMENDAMENTI QUALIFICANTI ANCHE ALLA LUCE DEL CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DEGLI INQUILINI. IL PRIMO GRUPPO DI EMENDAMENTI (1- 5) INTERVIENE PER MODIFICARE LA LEGGE NELLA PARTE CHE RIGUARDA LA VENDITA DELLE PROPRIETA’ ERP. SI TRATTA DI RENDERE PIU’ FACILE LA VENDITA E LA CONSEGUENTE ENTRATA DI RISORSE DA REINVESTIRE IN MANUTENZIONI STRAORDINARIE E IN NUOVE EDIFICAZIONI E DI FARE QUESTO ATTENUANDO LA NORMA DELLA MOBILITA’ FORZOSA PER CHI NON ACQUISTA: AUMENTANDO IL TEMPO ENTRO CUI GLI EDIFICI DEVONO ESSERE INTERAMENTE VENDUTI, INTRODUCENDO PER TUTTI LA POSSIBILITA’ DI RESTARE IN USUFRUTTO NELL’ALLOGGIO IN CUI VIVONO ED ESTENDENDO A TUTTI I CASI LA POSSIBILITA’ PER LA PROPRIETA’ DI AVVALERSI O NO DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ FORZOSA.
IL SECONDO GRUPPO DI EMENDAMENTI (6-9) INTRODUCONO NORME CHE CERCANO DI RIDURRE I COSTI PER LE FAMIGLIE, IN PARTICOLARE QUELLE PIU’ DEBOLI E QUELLE CHE HANNO SUBITO PESANTEMENTE LE CONSEGUENZE DELLA CRISI, CORREGGENDO ALCUNE NORME DELLA EX 27.INNANZI TUTTO SI PROPONE DI ABBASSARE DAL 5% AL 4% LA PERCENTUALE SUL VALORE CONVENZIONALE CHE DETERMINA IL VALORE LOCATIVO E QUINDI I CANONI. IN SECONDO LUOGO DI SANARE LA SITUAZIONE CREATA DALLA 27 CHE PORTA AL CONTEGGIO DEI BOX E DEI POSTI AUTO AUTONOMO E A VALORI DI MERCATO. RIPROPONIAMO PER TUTTI IL BLOCCO DELL’ADEGUAMENTO ISTAT FINO AL 2011 VISTA LA GRAVITA’ DELLA CRISI, E UN SISTEMA DI MISURAZIONE DELL’AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA PIU’ FAVOREVOLE AGLI INQUILINI.
L’EMENDAMENTO 10 SERVE A GARANTIRE CHE LE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO RICONOSCIUTO O CHE SONO IRREGOLARI DOPO AVER PERSO IL TITOLO CHE GLI AVEVA CONSENTITO DI ACCEDERE ALLE CASE POPOLARI POSSANO RESTARVI, SE SE NE RAVVISA LA NECESSITA’, ANCHE CON REDDITI PIU’ ALTI DI QUELLO DELL’ACCESSO.
L’EMENDAMENTO 11 PROPONE DI PROROGARE L’ATTIVITA’ DELL’OSSERVATORIO SUL FUNZIONAMENTO DELLA LEGGE DATO CHE, A TUTT’ORA E’ STATO CONVOCATO POCHISSIMO E I DATI SULLE CONSEGUENZE DELLA LEGGE NON SONO DISPONIBILI.
INFINE CHIEDIAMO CHE A BILANCIO VENGANO DESTINATI 15 MILIONI DI EURO IN PIU’ PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI CHE E’ PREVISTO DI SOLI 19 MILIONI E MEZZO CONTRO I 30 DEL 2009, MENTRE LE RICHIESTE AUMENTANO. E’ CHIARO CHE CON QUESTO EMENDAMENTO CHIEDIAMO VENGA AUMENTATO LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO PER LA CASA.
Gli come richiesti
1 EMENDAMENTO ARTICOLO 3 (Modifiche all’art. 46 della LCR 142/2009) All’articolo 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera c): c) al comma 11 dell’articolo 46 della LCR 142/2009, sostituire le parole “entro cinque anni” con le parole “entro dieci anni”. Milano, 10 dicembre 2009 Si intende tutelare maggiormente coloro che non accettano la proposta di vendita.
2 EMENDAMENTO ARTICOLO 3 (Modifiche all’art. 46 della LCR 142/2009) All’articolo 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera c): “c) al comma 4 dell’articolo 46, della LCR 142/2009, sostituire le parole “durata di cinque anni” con le parole “durata di dieci anni”. Milano, 10 dicembre 2009 Si intende tutelare maggiormente coloro che non accettano la proposta di vendita.
3 EMENDAMENTO ARTICOLO 3 (Modifiche all’art. 46 della LCR 142/2009) All’articolo 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera c): “c) alla lettera b), del comma 8 dell’art. 46, della LCR 142/2009, sono soppresse le seguenti parole: “per gli assegnatari ultrasessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992”. Milano, 10 dicembre 2009 Si intende estendere a tutti gli assegnatari che non accettano la proposta di vendita il diritto di costituzione dell’usufrutto sull’unità abitativa.
4 EMENDAMENTO ARTICOLO 3 (Modifiche all’art. 46 della LCR 142/2009) All’articolo 3, comma 1, aggiungere la seguente lettera c): “c) alla fine del comma 3 dell’articolo 46, aggiungere le seguenti parole: E’ consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano interesse all’acquisto’”. Milano, 10 dicembre 2009 La possibilità di cessione anche parziale dei fabbricati può agevolare le vendite, consentendo maggiori entrate per gli Enti proprietari (Comuni ed ALER). Inoltre si lascia alle proprietà la facoltà di decidere se applicare o meno la mobilità forzosa.
5 EMENDAMENTO ARTICOLO 3 (MODIFICHE ALL’ARTICOLO 46 DELLA LCR 142/2009) All’articolo 3, comma 1, lettera a), terza riga, sostituire le parole “inferiore a 10.000 abitanti” con le parole “inferiore a 15.000 abitanti”. Milano, 10 dicembre 2009 Per consentire ai Comuni dotati di esigui patrimoni di ERP di poter reperire risorse eliminando parte del patrimonio di ERP.
6 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 bis (Modifiche allegato B della LCR 142/2009): 3 bis): “Allegato B (Modalità di calcolo del valore locativo) della LCR 142/2009, sostituire le parole “valore locativo = 5% valore convenzionale” con le parole “valore locativo = 4% valore convenzionale”. Milano, 10 dicembre 2009 Si intende rendere più equilibrata la normativa per il calcolo dei canoni, considerando tra l’altro l’accentuarsi delle difficoltà economiche degli assegnatari.
7 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 ter (Modifiche all’art. 34 della LCR 142/2009) e l’allegato B): “3 ter. Al comma 7, dell’art. 34, della LCR 142/2009, eliminare le parole “la locazione delle autorimesse, dei posti auto” e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole “I posti auto e le autorimesse sono considerati all’interno della superficie convenzionale dell’alloggio assegnato ai fini dell’art. 31 del calcolo del valore locativo, di cui all’allegato B, e del conseguente canone sopportabile”; “ All’allegato B (Modalità di calcolo del valore locativo) della LCR 142/2009, alla riga “superficie convenzionale” dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e): e) il 100% della superficie di box, autorimesse o posti auto in godimento del conduttore”. Milano, 10 dicembre 2009 L’emendamento si rende necessario considerando la scarsa qualità della maggior parte dei box e posti auto e come spesso il canone del box sia superiore al canone dell’alloggio, soprattutto tra le fasce medio basse dell’utenza.
8 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 quater (Modifiche all’articolo 36 della LCR 142/2009): “3 quater. 1. Al comma 3 dell’articolo 36, della LCR 142/2009, aggiungere al secondo periodo, dopo le parole “area di protezione”, le parole “e in area dell’accesso”;2. al comma 3, dell’articolo 36, della LCR 142/2009, sostituire l’ultimo periodo con il seguente. “Per gli inquilini collocati nell’’area della permanenza non si applica l’aggiornamento relativo all’anno 2010”. Milano, 10 dicembre 2009 L’emendamento si rende necessario considerando la diffusa difficoltà economica delle famiglie che non si limita solo alle fasce di povertà.
9 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 quater (Modifiche all’articolo 36 della LCR 142/2009): “3 quater. Al comma 3 dell’art. 36, della LCR 142/2009, sostituire le parole “dell’aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo” con le seguenti parole “della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente”. Milano, 10 dicembre 2009 L’emendamento si rende necessario per dare maggiore rigore al dispositivo della norma e per chiarire che i canoni, al pari di altri valori monetari, si aggiornano utilizzando l’indice FOI e non altri indici.
10 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 ter (Modifiche all’articolo 34 della LCR 142/2009): “3 ter. Al comma 8 dell’articolo 34, della LCR 142/2009, dopo le parole “all’articolo 8 del r.r. 1/2004” aggiungere le seguenti parole “fatta eccezione per il limite ISEE – ERP di cui alla lettera f), che viene elevato a 35.000 Euro”. Milano, 10 dicembre 2009 L’emendamento si rende necessario per tutelare sia i reali stati di necessità sia coloro che hanno perso titolo che aveva garantito loro l’ingresso.
11 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3 quinquies (Modifiche all’articolo 37 della LCR 142/2009): “3 quinquies. Al comma 5 dell’articolo 37 della LCR 142/2009, sostituire le parole “31 dicembre 2009” con le parole “31 dicembre 2010”, ed aggiungere dopo le parole “di cui al presente capo” le parole “rediga una relazione da presentare alla commissione competente”.
L’emendamento si rende necessario, innanzitutto perché la precedente proroga del termine, prevista dalla L.R. 36/2008, è stata verificata, e quindi la verifica degli impatti economici della L. 27/2007 non è stata portata a termine. In secondo luogo, riteniamo necessario che l’Osservatorio relazioni alla commissione competente.
PDL 0427 Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico Emendamento: L’Upb 5.3.3.2.394 Sostegno alle famiglie è incrementata di 15.000.000,00 All’onere si provvede con la riduzione di:15.000.000,00 dell’UPB 7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti Questo emendamento ha lo scopo di rendere disponibili le risorse necessarie per il sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento degli affitti, riportando anche per il 2010 il fondo ai livelli dello scorso anno



