Emendamenti al Progetto di legge n. 250              
inserito in data 19 10 2007

EMENDAMENTI DI FRANCO MIRABELLI E DEL GRUPPO DELL'ULIVO
PROGETTO DI LEGGE n. 250
“Criteri generali per la determinazione dei canoni previsti per l’edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”

EMENDAMENTO
All’articolo 3, comma 3, aggiungere il seguente comma 3bis:
“3bis. Alla determinazione della situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) non concorrono:
emolumenti di carattere occasionale dovuti alla cessazione del rapporto di lavoro;
proventi di carattere finanziario derivanti da risparmio fino a 15.000 Euro.

EMENDAMENTO
All’articolo 4, comma 3, dopo le parole “delle loro rappresentanze” è aggiunta la parola “e”.

EMENDAMENTO
All’articolo 4, il comma 2 è interamente sostituito:
“2. Nell’ambito della definizione dello schema di contratto tipo, la Giunta regionale entro 90 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS. rappresentative dell’utenza, definisce la ripartizione dei costi dei servizi di cui al comma 1 e specifica le voci di spesa da ricomprendersi tra quelle reversibili”.

EMENDAMENTO
All’articolo 5, comma 1, dopo le parole “…del patrimonio ERP” sono aggiunte le seguenti parole “sentite le OO.SS”.

EMENDAMENTO
All’articolo 5, il comma 5, le parole “…una quota addizionale del canone” sono sostituite dalla parola “progetti”.

EMENDAMENTO
All’articolo 6, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:
“La Giunta regionale introduce sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti degli enti proprietari che all’atto della liberazione dell’alloggio non provvedono immediatamente alla sua riattazione e assegnazione. Per gli alloggi già sfitti all’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale introduce sanzioni amministrative e pecuniarie nei confronti degli enti proprietari se entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente gli stessi non provvedano alla riattazione ed assegnazione degli alloggi sfitti. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e pecuniarie andranno ad incrementare i contributi di solidarietà di cui all’articolo 7”.

EMENDAMENTO
All’artico 6, comma 5, le parole “Nel corso dell’anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizione che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora” sono sostituite dalle seguenti parole: “Gli enti proprietari, sentite le OO.SS. dell’utenza, definiscono accordi per il recupero della morosità. Resta inteso che la morosità può essere sanata senza oneri aggiuntivi entro 30 gg. dalla messa in mora”.

EMENDAMENTO
All’articolo 6, comma 6, dopo le parole “dell’assegnatario” sono aggiunte le parole “o di un suo rappresentante munito di mandato scritto”.

EMENDAMENTO
All’articolo 6, comma 7, dopo le parole “…per gli inquilini” sono aggiunte le parole “e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini”.  

EMENDAMENTO
All’articolo 6, comma 8, è così sostituito:
“L’ente proprietario, d’intesa con il Comune, può utilizzare il proprio patrimonio per far fronte allo stato di necessità, di nuclei familiari, accertato dal Comune. In tal senso è demandato ai Comuni di istituire commissioni speciali volte ad affrontare il problema delle occupazioni abusive sentite le OO.SS., le Autorità Giudiziarie e gli Enti gestori al fine di verificare il reale stato di necessità secondo criteri direttivi emanati dalla Regione e approvati dal Consiglio comunale. L’ente proprietario provvede a regolarizzare le posizioni contrattuali a coloro che, non avendo occupato abusivamente l’alloggio, hanno perso i titoli per l’assegnazione di un alloggio ERP”.

EMENDAMENTO
All’articolo 6, comma 3, dopo le parole “…contratti d’utenza” aggiungere le seguenti parole “e gli eventuali interventi di manutenzione necessari”.

EMENDAMENTO
All’articolo 6, comma 7, dopo le parole “a canoni particolari” sono aggiunte le parole “o comodati d’uso gratuiti”.

EMENDAMENTO
All’articolo 7, comma 1, dopo le parole “ I comuni” sono aggiunte le parole “e la Regione”.

EMENDAMENTO
All’articolo 7, comma 2, le parole “di un rappresentante degli assegnatari” sono sostituite dalle parole “di quattro rappresentanti delle OO.SS. dell’utenza”.

EMENDAMENTO
All’articolo 7, comma 6, è aggiunta la seguente lettera c):
“c) con stanziamenti della Regione Lombardia”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 6, le parole “ad un prezzo inferiore del 15%” sono sostituite dalle parole “ad un prezzo inferiore del 20%”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 6, sono aggiunte le seguenti parole “anche per il corrispettivo dell’usufrutto previsto al comma 7, lett. b)”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 6, dopo le parole “ai sensi del comma 5” sono aggiunte le seguenti parole: “Anche ai fini di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l’assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della L. 560/93, sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d’acquisto o abbia manifestato interesse all’acquisto, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30% del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 2, dopo le parole “fenomeno delle occupazioni abusive” sono aggiunte le parole “anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, al termine del comma 3, le parole “gestione del patrimonio” sono sostituite dalle parole “gestione dell’edificio stesso”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 5, le parole “viene abbattuto del 20 per cento” sono sostituite dalle parole “viene abbattuto del 30 per cento”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 10 sono abrogate le parole “L’ente proprietario assicura l’alienazione di tutte le unità abitative dell’immobile, entro 3 anni dall’approvazione del piano di valorizzazione”.

EMENDAMENTO
All’articolo 9, comma 13, dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “ai Comuni e alle OO.SS. rappresentative dell’utenza”.

EMENDAMENTO
All’articolo 10, comma 1, aggiungere la lettera e):
“e) la percentuale di cui all’articolo 9, comma 1”.

EMENDAMENTO
All’articolo 11, comma 1, le parole “dal 1° gennaio 2008” sono sostituite dalle parole “dal 1° marzo 2008 e comunque non prima che siano stati verificati dall’osservatorio regionale della condizione abitativa di cui al comma 5 i risultati dell’anagrafe dell’utenza”.

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